PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'accesso di studenti stranieri alle istituzioni scolastiche e formative in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, è subordinato al superamento di test e di prove, disciplinati dalle regioni nell'esercizio della propria potestà legislativa di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, finalizzati a valutare la conoscenza della lingua italiana e dei principali fondamenti delle discipline proposte.
      2. Gli studenti stranieri che non superano i test e le prove previsti dal comma 1 all'atto del primo ingresso nella scuola italiana sono affidati alle classi di inserimento temporaneo, istituite ai sensi del comma 3, con l'obbligo di frequenza per almeno due anni.
      3. Le classi di inserimento temporaneo sono istituite in tutte le istituzioni scolastiche e formative in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
      4. Durante la frequenza delle classi di inserimento temporaneo sono impartiti corsi per l'apprendimento della lingua italiana e gli insegnamenti di base previsti dai vigenti programmi scolastici.
      5. Lo svolgimento e l'articolazione dei corsi e degli insegnamenti di cui al comma 4 tiene conto delle diverse situazioni soggettive degli studenti, in conformità alla disciplina in materia di autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni.
      6. Si applicano le disposizioni in materia di diritto-dovere all'istruzione e di obbligo scolastico stabilite dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e dal

 

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testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
      7. L'eventuale maggiore fabbisogno di personale docente è inserito nel piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143.